Mentre la Corte di Giustizia Europea ha annunciato la soppressione delle facilitazioni finora riservate alle automobiliste in fatto di assicurazione auto in nome di una sbandierata corsa alla parità uomo-donna anche nel campo della RC auto, andando peraltro ad “annullare” un principio di merito vista la più alta correttezza riscontrata nella guida da parte del “gentil sesso”, parecchia strada in tal senso resta invece ancora da fare relativamente al “genere” della nazionalità.
Tra i fattori passibili di discriminazione messi al dito dalla stessa Corte di Giustizia Europea, emerge infatti con dati piuttosto netti l’attuale penalizzazione che diverse polizze RC auto porterebbero nei confronti dei cittadini stranieri, utilizzando il parametro della cittadinanza tra le variabili determinanti del premio assicurativo.
Come messo recentemente in evidenza da un Consigliere della Regione Emilia-Romagna, la cittadinanza – o in alcuni casi addirittura il luogo di nascita – possono creare notevoli disparità di trattamento nei confronti di cittadini residenti nello stesso territorio, creando di per sé un elemento di diseguaglianza sociale. La questione è tornata prepotentemente alla ribalta anche in seguito alla recente pubblicazione della “Relazione sul monitoraggio delle polizze RC auto proposte a cittadini italiani, comunitari e di paesi terzi”, curata dall’organizzazione non governativa COSPE e dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.
venerdì 25 ottobre 2013
venerdì 4 ottobre 2013
La polizza RC auto è trasferibile
La tanto famigerata “scala” di merito del bonus-malus, sul cui meccanismo si basa il sistema delle assicurazioni RC auto, rappresenta un lungo percorso di “conquista” per gli automobilisti più virtuosi alla guida, che dopo diversi anni di conduzione immacolata, ovvero senza aver mai causato incidenti stradali, raggiungono il tanto sospirato “ livello massimo”.
Un traguardo tanto sudato in termini di tempo e impegno è dunque giusto che sia tutelato il più possibile, per far sì che l’automobilista ne possa finalmente godere il più possibile gli effetti (precise informazioni si possono anche ricevere in fase di preventivo assicurazione auto). Ecco allora che in tal senso viene in aiuto la trasferibilità della polizza di assicurazione RC auto.
Nel caso si decida ad esempio di acquistare un nuovo autoveicolo vendendo o demolendo, di contro, la propria vecchia auto, il tagliando di assicurazione può essere letteralmente trasferito, non solo fisicamente ma anche agli effetti della tutela da eventuali danni di responsabilità civile, mantenendo la stessa classe di merito acquisita e dunque senza perdere alcuna agevolazione.
Tale possibilità di trasferimento è semplice e garantita proprio nel caso in cui l’intestatario della vecchia polizza RC auto sia lo stesso proprietario del nuovo veicolo, cambiando dunque di fatto solo il “mezzo” della guida ma non il soggetto. Ciò consente di non dover ripartire dalla classe di merito più bassa, ovvero la 14, riservata a coloro che stipulano una nuova polizza RC auto.
Un traguardo tanto sudato in termini di tempo e impegno è dunque giusto che sia tutelato il più possibile, per far sì che l’automobilista ne possa finalmente godere il più possibile gli effetti (precise informazioni si possono anche ricevere in fase di preventivo assicurazione auto). Ecco allora che in tal senso viene in aiuto la trasferibilità della polizza di assicurazione RC auto.
Nel caso si decida ad esempio di acquistare un nuovo autoveicolo vendendo o demolendo, di contro, la propria vecchia auto, il tagliando di assicurazione può essere letteralmente trasferito, non solo fisicamente ma anche agli effetti della tutela da eventuali danni di responsabilità civile, mantenendo la stessa classe di merito acquisita e dunque senza perdere alcuna agevolazione.
Tale possibilità di trasferimento è semplice e garantita proprio nel caso in cui l’intestatario della vecchia polizza RC auto sia lo stesso proprietario del nuovo veicolo, cambiando dunque di fatto solo il “mezzo” della guida ma non il soggetto. Ciò consente di non dover ripartire dalla classe di merito più bassa, ovvero la 14, riservata a coloro che stipulano una nuova polizza RC auto.
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