Mentre la Corte di Giustizia Europea ha annunciato la soppressione delle facilitazioni finora riservate alle automobiliste in fatto di assicurazione auto in nome di una sbandierata corsa alla parità uomo-donna anche nel campo della RC auto, andando peraltro ad “annullare” un principio di merito vista la più alta correttezza riscontrata nella guida da parte del “gentil sesso”, parecchia strada in tal senso resta invece ancora da fare relativamente al “genere” della nazionalità.
Tra i fattori passibili di discriminazione messi al dito dalla stessa Corte di Giustizia Europea, emerge infatti con dati piuttosto netti l’attuale penalizzazione che diverse polizze RC auto porterebbero nei confronti dei cittadini stranieri, utilizzando il parametro della cittadinanza tra le variabili determinanti del premio assicurativo.
Come messo recentemente in evidenza da un Consigliere della Regione Emilia-Romagna, la cittadinanza – o in alcuni casi addirittura il luogo di nascita – possono creare notevoli disparità di trattamento nei confronti di cittadini residenti nello stesso territorio, creando di per sé un elemento di diseguaglianza sociale. La questione è tornata prepotentemente alla ribalta anche in seguito alla recente pubblicazione della “Relazione sul monitoraggio delle polizze RC auto proposte a cittadini italiani, comunitari e di paesi terzi”, curata dall’organizzazione non governativa COSPE e dall’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.
venerdì 25 ottobre 2013
venerdì 4 ottobre 2013
La polizza RC auto è trasferibile
La tanto famigerata “scala” di merito del bonus-malus, sul cui meccanismo si basa il sistema delle assicurazioni RC auto, rappresenta un lungo percorso di “conquista” per gli automobilisti più virtuosi alla guida, che dopo diversi anni di conduzione immacolata, ovvero senza aver mai causato incidenti stradali, raggiungono il tanto sospirato “ livello massimo”.
Un traguardo tanto sudato in termini di tempo e impegno è dunque giusto che sia tutelato il più possibile, per far sì che l’automobilista ne possa finalmente godere il più possibile gli effetti (precise informazioni si possono anche ricevere in fase di preventivo assicurazione auto). Ecco allora che in tal senso viene in aiuto la trasferibilità della polizza di assicurazione RC auto.
Nel caso si decida ad esempio di acquistare un nuovo autoveicolo vendendo o demolendo, di contro, la propria vecchia auto, il tagliando di assicurazione può essere letteralmente trasferito, non solo fisicamente ma anche agli effetti della tutela da eventuali danni di responsabilità civile, mantenendo la stessa classe di merito acquisita e dunque senza perdere alcuna agevolazione.
Tale possibilità di trasferimento è semplice e garantita proprio nel caso in cui l’intestatario della vecchia polizza RC auto sia lo stesso proprietario del nuovo veicolo, cambiando dunque di fatto solo il “mezzo” della guida ma non il soggetto. Ciò consente di non dover ripartire dalla classe di merito più bassa, ovvero la 14, riservata a coloro che stipulano una nuova polizza RC auto.
Un traguardo tanto sudato in termini di tempo e impegno è dunque giusto che sia tutelato il più possibile, per far sì che l’automobilista ne possa finalmente godere il più possibile gli effetti (precise informazioni si possono anche ricevere in fase di preventivo assicurazione auto). Ecco allora che in tal senso viene in aiuto la trasferibilità della polizza di assicurazione RC auto.
Nel caso si decida ad esempio di acquistare un nuovo autoveicolo vendendo o demolendo, di contro, la propria vecchia auto, il tagliando di assicurazione può essere letteralmente trasferito, non solo fisicamente ma anche agli effetti della tutela da eventuali danni di responsabilità civile, mantenendo la stessa classe di merito acquisita e dunque senza perdere alcuna agevolazione.
Tale possibilità di trasferimento è semplice e garantita proprio nel caso in cui l’intestatario della vecchia polizza RC auto sia lo stesso proprietario del nuovo veicolo, cambiando dunque di fatto solo il “mezzo” della guida ma non il soggetto. Ciò consente di non dover ripartire dalla classe di merito più bassa, ovvero la 14, riservata a coloro che stipulano una nuova polizza RC auto.
venerdì 20 settembre 2013
Cosa fare in caso di incidente all'estero
In tempi di vacanze, per chi ama viaggiare in auto e trascorre magari le proprie ferie estive affrontando un viaggio itinerante fuori dai confini nazionali, è quanto mai utile soffermarsi sulle regole da osservare quando ci si trova a guidare in Paesi diversi dal nostro, sia per quanto riguarda più semplicemente le norme di circolazione (limiti da rispettare eccetera) che quelle inerenti la copertura delle assicurazioni auto, sia che sia di tipo tradizionale sia nel caso di assicurazione on line.
Pur augurandosi di non dovervi mai far fronte, è infatti opportuno informarsi su cosa potrebbe succedere nel caso si verificasse un incidente stradale che ci vedesse coinvolti. Per quanto riguarda i Paesi dello Spazio Economico Europeo (comprendente unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la procedura prevede che l’automobilista danneggiato possa inoltrare richiesta di liquidazione individuando prima l’assicuratore estero cui fa capo il veicolo “doloso” e quindi il mandatario nominato dalla stessa compagnia estera in Italia, inoltrando formale richiesta di intervento all’ISVAP.
Nel caso in cui nessuno di questi due soggetti (assicuratore estero e mandatario) provvedano nel termine di 3 mesi dalla richiesta di risarcimento a fornire una risposta, l’automobilista danneggiato potrà allora ricorrere in seconda battuta al CONSAP, società con il ruolo di Organismo di Indennizzo Italiano. Allo stesso ente bisogna inoltre ricorrere direttamente nel caso l’altra vettura coinvolta nel sinistro risulti non “identificato”.
Pur augurandosi di non dovervi mai far fronte, è infatti opportuno informarsi su cosa potrebbe succedere nel caso si verificasse un incidente stradale che ci vedesse coinvolti. Per quanto riguarda i Paesi dello Spazio Economico Europeo (comprendente unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la procedura prevede che l’automobilista danneggiato possa inoltrare richiesta di liquidazione individuando prima l’assicuratore estero cui fa capo il veicolo “doloso” e quindi il mandatario nominato dalla stessa compagnia estera in Italia, inoltrando formale richiesta di intervento all’ISVAP.
Nel caso in cui nessuno di questi due soggetti (assicuratore estero e mandatario) provvedano nel termine di 3 mesi dalla richiesta di risarcimento a fornire una risposta, l’automobilista danneggiato potrà allora ricorrere in seconda battuta al CONSAP, società con il ruolo di Organismo di Indennizzo Italiano. Allo stesso ente bisogna inoltre ricorrere direttamente nel caso l’altra vettura coinvolta nel sinistro risulti non “identificato”.
giovedì 12 settembre 2013
Assicurazione casa: come funziona per furti e rapine?
Tra i servizi principali richiesti quando si stipula un’assicurazione casa, la garanzia contro furti e rapine è una delle più importanti misure preventive.
Ma come funziona l’assicurazione casa contro il furto? Innanzitutto è importante specificare che le assicurazioni casa non prevedono contratti fissi, ma possiedono differenti caratteristiche a seconda della polizza stipulata e dalla compagnia assicurativa.
Generalmente l’assicurazione furto copre, in caso di sinistro, i danni provocati alla casa e ai beni in essa contenuti da parti di aggressori e/o ladri, con un risarcimento stabilito a priori dalla polizza assicurativa. Per determinati tipi di beni preziosi invece, è possibile stipulare clausole aggiuntive.
Solitamente questo tipo di assicurazione copre:
• il furto di beni custoditi all’interno dell’abitazione (comprendendo anche eventuali box, cantine e solai)
• lo scippo di beni (escluso il denaro contante) subito all’esterno dell’abitazione
• i danni provocati a parti delle abitazione (locali, infissi, porte o finestre forzate) e atti vandalici
Ciò nonostante, se è dimostrato che l’assicurato non ha prevenuto il danno dotando l’abitazione dei mezzi di chiusura e protezione passiva dell’abitazione, l’assicurazione non rimborserà i danni. Per di più il risarcimento dei beni, il cui valore viene stabilito dai termini del contratto, non sempre copre tutte le tipologie di beni: solitamente vengono rimborsati furti e/o danni relativi a mobili e oggetti d’arredamento, tappeti, eventuale argenteria o pellicce; sono invece esclusi preziosi e valori.
L’indennizzo viene in seguito risarcito a valore nuovo, ovvero sulla base del valore necessario a comprare beni assicurati con medesimi nuovi.
Le tipologie di furto e/o rapina che solitamente vengono coperte:
• effrazione con scasso e rottura, per mezzi artificiosi o clandestina
• furto con l’ausilio di chiavi false o rubate all’assicurato (in questo caso la garanzia copre solamente un arco temporale di tre giorni dal giorno della denuncia)
• furti eseguiti da collaboratori domestici
• effrazione e rapina eseguite in presenza dell’assicurato o dei familiari, anche nel caso di atti violenti
• rapina di oggetti e/o abiti indossati dall’assicurato o dai familiari nel momento del furto
Quale iter bisogna seguire quando si subisce un furto nella propria abitazione? È necessario recarsi presso le autorità di polizia più vicine per denunciare il furto e in seguito inoltrare il documento di denuncia alla propria compagnia assicurativa.
sabato 24 agosto 2013
Assicurazioni: le province continuano a gravare sulle polizze auto
Da gennaio 2012, con l’entrata in vigore ufficiale del federalismo fiscale applicato al settore delle assicurazioni auto, da cui per ora restano escluse le assicurazioni moto, una parte delle imposte versate sul premio assicurativo è diventata materia fiscale afferente alle singole province.
Dunque da inizio dell’anno, ogni singola provincia ha trovato nell’aumento delle imposte sulla polizza di responsabilità civile auto, un modo per rimpinguare le proprie casse già depauperate dai tagli della scorsa finanziaria che oltre all’ICI aveva già sottratto gli altri tributi municipalizzati.
Cosa è accaduto con questa modifica? Nonostante il decreto legislativo prevedesse un aumento o una diminuzione dell’imposta fino a tre punti percentuali, fissata a livello nazionale al 12,5%, quasi la totalità delle province ha optato per la via dell’aumento.
Pochissime le zone coinvolte da uno sgravio del peso delle imposte: Firenze, con un -0,5% e Trento e Bolzano, che, per premiare i propria automobilisti già considerati virtuosi dalle statistiche hanno scelto di diminuire il tributo del massimo consentito.
Inutile sottolineare il malcontento dei contribuenti, i quali già tartassati su più fronti non potranno certo consolarsi davanti alla possibilità di poter portare a detrazione il contributo al servizio sanitario nazionale, fissato al 10,5% sul premio della propria polizza.
Dunque da inizio dell’anno, ogni singola provincia ha trovato nell’aumento delle imposte sulla polizza di responsabilità civile auto, un modo per rimpinguare le proprie casse già depauperate dai tagli della scorsa finanziaria che oltre all’ICI aveva già sottratto gli altri tributi municipalizzati.
Cosa è accaduto con questa modifica? Nonostante il decreto legislativo prevedesse un aumento o una diminuzione dell’imposta fino a tre punti percentuali, fissata a livello nazionale al 12,5%, quasi la totalità delle province ha optato per la via dell’aumento.
Pochissime le zone coinvolte da uno sgravio del peso delle imposte: Firenze, con un -0,5% e Trento e Bolzano, che, per premiare i propria automobilisti già considerati virtuosi dalle statistiche hanno scelto di diminuire il tributo del massimo consentito.
Inutile sottolineare il malcontento dei contribuenti, i quali già tartassati su più fronti non potranno certo consolarsi davanti alla possibilità di poter portare a detrazione il contributo al servizio sanitario nazionale, fissato al 10,5% sul premio della propria polizza.
sabato 3 agosto 2013
Una polizza per tutelarsi dagli infortuni
negli ultimi anni le assicurazioni si stanno diversificando per cercare di coprire le necessità e i bisogni di tutti. Oltre alle conosciute polizze auto e moto, spiccano le polizze assicurative che proteggono i beni della casa, le persone e gli animali, i padroni di quest'ultimi possono avvalersi dell'assicurazione cane per proteggere il proprio amico a quattro zampe, molto sfruttata nel periodo estivo.
Tra i rami assicurativi delle polizze riguardanti la sfera della persona e del lavoro propone varie possibilità di tutela nel caso di imprevisti che possano compromettere l’incolumità fisica e dunque anche lavorativa.
Sottoscrivere una polizza infortuni può infatti essere opportuno per mettersi al riparo da una serie di eventi accidentali in grado di limitare con i loro effetti la capacità lavorativa del soggetto.
Questa particolare forma assicurativa è dunque importante per tutelare se stessi e anche il proprio nucleo familiare nel caso in cui ci si trovi costretti ad assentarsi dall’attività lavorativa a causa delle conseguenze riportate durante un infortunio del tutto fortuito e indipendente dall’azione della persona che ne sia vittima.
In questo caso, il sottoscrittore della polizza infortuni riceverà la somma pattuita in sede di stipula del contratto, sotto forma di “diaria” o “in blocco” a seconda di quanto pattuito e dal caso specifico di infortunio, contemplato nelle eventualità che possono portare a invalidità temporanea, permanente o persino morte.
La condizione primaria per maturare il diritto alla riscossione del premio assicurativo è come anticipato che l’origine dell’infortunio dipenda da fattori esterni alla persona e alle sue azioni, rivestendo dunque carattere di totale fortuità.
Tra i rami assicurativi delle polizze riguardanti la sfera della persona e del lavoro propone varie possibilità di tutela nel caso di imprevisti che possano compromettere l’incolumità fisica e dunque anche lavorativa.
Sottoscrivere una polizza infortuni può infatti essere opportuno per mettersi al riparo da una serie di eventi accidentali in grado di limitare con i loro effetti la capacità lavorativa del soggetto.
Questa particolare forma assicurativa è dunque importante per tutelare se stessi e anche il proprio nucleo familiare nel caso in cui ci si trovi costretti ad assentarsi dall’attività lavorativa a causa delle conseguenze riportate durante un infortunio del tutto fortuito e indipendente dall’azione della persona che ne sia vittima.
In questo caso, il sottoscrittore della polizza infortuni riceverà la somma pattuita in sede di stipula del contratto, sotto forma di “diaria” o “in blocco” a seconda di quanto pattuito e dal caso specifico di infortunio, contemplato nelle eventualità che possono portare a invalidità temporanea, permanente o persino morte.
La condizione primaria per maturare il diritto alla riscossione del premio assicurativo è come anticipato che l’origine dell’infortunio dipenda da fattori esterni alla persona e alle sue azioni, rivestendo dunque carattere di totale fortuità.
domenica 28 luglio 2013
Sinistro in Italia, causato da veicolo immatricolato all'estero: come fare?
Quando, purtroppo, si subisce un incidente stradale, può
accadere di non sapersi destreggiare al meglio per ottenere il risarcimento del
danno subito.
Le cose si complicano ulteriormente quando il veicolo che ha provocato l'incidente è un mezzo immatricolato all'estero.
In questo caso, se il sinistro si è verificato in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.
In alternativa si può inviare la richiesta e la relativa documentazione (se si è in possesso di una casella di posta certificata) all’indirizzo uci@pec.ucimi.it .
Le cose si complicano ulteriormente quando il veicolo che ha provocato l'incidente è un mezzo immatricolato all'estero.
In questo caso, se il sinistro si è verificato in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.
In alternativa si può inviare la richiesta e la relativa documentazione (se si è in possesso di una casella di posta certificata) all’indirizzo uci@pec.ucimi.it .
Prima di tutto, occorre comunicare la compagnia
di assicurazione auto e allegare
copia della Carta Verde in possesso del conducente del veicolo estero.
Naturalmente, nella richiesta occorre fornire quante più indicazioni
e informazioni possibili di modo da semplificare l’iter della
pratica.
Vanno indicati in maniera dettagliata e precisa il luogo e l’ora in cui l’incidente si è verificato, l'esatta indicazione dell’Autorità (nonché del Comando di appartenenza e della località) che sia eventualmente intervenuta sul luogo e una minuziosa descrizione dell’incidente.
Se è disponibile, va allegata anche una copia della constatazione amichevole; inoltre, occorre comunicare i dati inerenti il veicolo estero che ha provocato l’incidente (nazionalità e targa; caratteristiche tecniche; tipo di veicolo – autovettura/moto/autocarro…; marca e modello) e quelli del proprietario e del conducente del veicolo (cognome, nome e indirizzo).
Vanno indicati in maniera dettagliata e precisa il luogo e l’ora in cui l’incidente si è verificato, l'esatta indicazione dell’Autorità (nonché del Comando di appartenenza e della località) che sia eventualmente intervenuta sul luogo e una minuziosa descrizione dell’incidente.
Se è disponibile, va allegata anche una copia della constatazione amichevole; inoltre, occorre comunicare i dati inerenti il veicolo estero che ha provocato l’incidente (nazionalità e targa; caratteristiche tecniche; tipo di veicolo – autovettura/moto/autocarro…; marca e modello) e quelli del proprietario e del conducente del veicolo (cognome, nome e indirizzo).
Qualora, oltre ai danni alle vetture, si fossero verificati
ulteriori danni a veicoli o cose, questi devono essere messi a disposizione per
le ispezioni, indicando il luogo e il momento in cui è possibile procedere.
Se l'incidente ha provocato anche delle lesioni
personali, occorre allegare l'attestazione medica che
certifichi l'avvenuta guarigione e l’indicazione della sussistenza o meno
di postumi permanenti, nonché l’entità di lesioni subite dalla vittima, di cui
si indicano l'età, l'attività ed il reddito.
Sulla scorta di tutti i dati pervenuti, l'UCI incarica il
corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione per la trattativa del
sinistro.
Qualora i dati pervenuti all’UCI non consentano di individuare
la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno,
sarà compito dell'UCI procedere a rintracciare la compagnia
assicuratrice, coinvolgendo il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione
del veicolo estero, e, qualora non ci sia copertura assicurativa, se sussistano
i presupposti per applicare la direttiva 166/72.
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