venerdì 20 settembre 2013

Cosa fare in caso di incidente all'estero

In tempi di vacanze, per chi ama viaggiare in auto e trascorre magari le proprie ferie estive affrontando un viaggio itinerante fuori dai confini nazionali, è quanto mai utile soffermarsi sulle regole da osservare quando ci si trova a guidare in Paesi diversi dal nostro, sia per quanto riguarda più semplicemente le norme di circolazione (limiti da rispettare eccetera) che quelle inerenti la copertura delle assicurazioni auto, sia che sia di tipo tradizionale sia nel caso di assicurazione on line.
Pur augurandosi di non dovervi mai far fronte, è infatti opportuno informarsi su cosa potrebbe succedere nel caso si verificasse un incidente stradale che ci vedesse coinvolti. Per quanto riguarda i Paesi dello Spazio Economico Europeo (comprendente unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la procedura prevede che l’automobilista danneggiato possa inoltrare richiesta di liquidazione individuando prima l’assicuratore estero cui fa capo il veicolo “doloso” e quindi il mandatario nominato dalla stessa compagnia estera in Italia, inoltrando formale richiesta di intervento all’ISVAP.
Nel caso in cui nessuno di questi due soggetti (assicuratore estero e mandatario) provvedano nel termine di 3 mesi dalla richiesta di risarcimento a fornire una risposta, l’automobilista danneggiato potrà allora ricorrere in seconda battuta al CONSAP, società con il ruolo di Organismo di Indennizzo Italiano. Allo stesso ente bisogna inoltre ricorrere direttamente nel caso l’altra vettura coinvolta nel sinistro risulti non “identificato”.

giovedì 12 settembre 2013

Assicurazione casa: come funziona per furti e rapine?


Tra i servizi principali richiesti quando si stipula un’assicurazione casa, la garanzia contro furti e rapine è una delle più importanti misure preventive.

Ma come funziona l’assicurazione casa contro il furto? Innanzitutto è importante specificare che le assicurazioni casa non prevedono contratti fissi, ma possiedono differenti caratteristiche a seconda della polizza stipulata e dalla compagnia assicurativa. 

Generalmente l’assicurazione furto copre, in caso di sinistro, i danni provocati alla casa e ai beni in essa contenuti da parti di aggressori e/o ladri, con un risarcimento stabilito a priori dalla polizza assicurativa. Per determinati tipi di beni preziosi invece, è possibile stipulare clausole aggiuntive. 

Solitamente questo tipo di assicurazione copre:
• il furto di beni custoditi all’interno dell’abitazione (comprendendo anche eventuali box, cantine e solai)
• lo scippo di beni (escluso il denaro contante) subito all’esterno dell’abitazione
• i danni provocati a parti delle abitazione (locali, infissi, porte o finestre forzate) e atti vandalici

Ciò nonostante, se è dimostrato che l’assicurato non ha prevenuto il danno dotando l’abitazione dei mezzi di chiusura e protezione passiva dell’abitazione, l’assicurazione non rimborserà i danni. Per di più il risarcimento dei beni, il cui valore viene stabilito dai termini del contratto, non sempre copre tutte le tipologie di beni: solitamente vengono rimborsati furti e/o danni relativi a mobili e oggetti d’arredamento, tappeti, eventuale argenteria o pellicce; sono invece esclusi preziosi e valori.

L’indennizzo viene in seguito risarcito a valore nuovo, ovvero sulla base del valore necessario a comprare beni assicurati con medesimi nuovi.

Le tipologie di furto e/o rapina che solitamente vengono coperte:
• effrazione con scasso e rottura, per mezzi artificiosi o clandestina
• furto con l’ausilio di chiavi false o rubate all’assicurato (in questo caso la garanzia copre solamente un arco temporale di tre giorni dal giorno della denuncia)
• furti eseguiti da collaboratori domestici
• effrazione e rapina eseguite in presenza dell’assicurato o dei familiari, anche nel caso di atti violenti
• rapina di oggetti e/o abiti indossati dall’assicurato o dai familiari nel momento del furto

Quale iter bisogna seguire quando si subisce un furto nella propria abitazione? È necessario recarsi presso le autorità di polizia più vicine per denunciare il furto e in seguito inoltrare il documento di denuncia alla propria compagnia assicurativa.

sabato 24 agosto 2013

Assicurazioni: le province continuano a gravare sulle polizze auto

Da gennaio 2012, con l’entrata in vigore ufficiale del federalismo fiscale applicato al settore delle assicurazioni auto, da cui per ora restano escluse le assicurazioni moto, una parte delle imposte versate sul premio assicurativo è diventata materia fiscale afferente alle singole province.

Dunque da inizio dell’anno, ogni singola provincia ha trovato nell’aumento delle imposte sulla polizza di responsabilità civile auto, un modo per rimpinguare le proprie casse già depauperate dai tagli della scorsa finanziaria che oltre all’ICI aveva già sottratto gli altri tributi municipalizzati.

Cosa è accaduto con questa modifica? Nonostante il decreto legislativo prevedesse un aumento o una diminuzione dell’imposta fino a tre punti percentuali, fissata a livello nazionale al 12,5%, quasi la totalità delle province ha optato per la via dell’aumento.
Pochissime le zone coinvolte da uno sgravio del peso delle imposte: Firenze, con un -0,5% e Trento e Bolzano, che, per premiare i propria automobilisti già considerati virtuosi dalle statistiche hanno scelto di diminuire il tributo del massimo consentito.
Inutile sottolineare il malcontento dei contribuenti, i quali già tartassati su più fronti non potranno certo consolarsi davanti alla possibilità di poter portare a detrazione il contributo al servizio sanitario nazionale, fissato al 10,5% sul premio della propria polizza.

sabato 3 agosto 2013

Una polizza per tutelarsi dagli infortuni

negli ultimi anni le assicurazioni si stanno diversificando per cercare di coprire le necessità e i bisogni di tutti. Oltre alle conosciute polizze auto e moto, spiccano le polizze assicurative che proteggono i beni della casa, le persone e gli animali, i padroni di quest'ultimi possono avvalersi dell'assicurazione cane per proteggere il proprio amico a quattro zampe, molto sfruttata nel periodo estivo.
Tra i rami assicurativi delle polizze riguardanti la sfera della persona e del lavoro propone varie possibilità di tutela nel caso di imprevisti che possano compromettere l’incolumità fisica e dunque anche lavorativa.
Sottoscrivere una polizza infortuni può infatti essere opportuno per mettersi al riparo da una serie di eventi accidentali in grado di limitare con i loro effetti la capacità lavorativa del soggetto.
Questa particolare forma assicurativa è dunque importante per tutelare se stessi e anche il proprio nucleo familiare nel caso in cui ci si trovi costretti ad assentarsi dall’attività lavorativa a causa delle conseguenze riportate durante un infortunio del tutto fortuito e indipendente dall’azione della persona che ne sia vittima.
In questo caso, il sottoscrittore della polizza infortuni riceverà la somma pattuita in sede di stipula del contratto, sotto forma di “diaria” o “in blocco” a seconda di quanto pattuito e dal caso specifico di infortunio, contemplato nelle eventualità che possono portare a invalidità temporanea, permanente o persino morte.
La condizione primaria per maturare il diritto alla riscossione del premio assicurativo è come anticipato che l’origine dell’infortunio dipenda da fattori esterni alla persona e alle sue azioni, rivestendo dunque carattere di totale fortuità.

domenica 28 luglio 2013

Sinistro in Italia, causato da veicolo immatricolato all'estero: come fare?



Quando, purtroppo, si subisce un incidente stradale, può accadere di non sapersi destreggiare al meglio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Le cose si complicano ulteriormente quando il veicolo che ha provocato l'incidente è un mezzo immatricolato all'estero.
In questo caso, se il sinistro si è verificato in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.
In alternativa si può inviare la richiesta e la relativa documentazione (se si è in possesso di una casella di posta certificata) all’indirizzo 
uci@pec.ucimi.it .
Prima di tutto, occorre comunicare la compagnia di assicurazione auto e allegare copia della Carta Verde in possesso del conducente del veicolo estero.
Naturalmente, nella richiesta occorre fornire quante più indicazioni e informazioni possibili di modo da semplificare l’iter della pratica.
Vanno indicati in maniera dettagliata e precisa il luogo e l’ora in cui l’incidente si è verificato, l'esatta indicazione dell’Autorità (nonché del Comando di appartenenza e della località) che sia eventualmente intervenuta sul luogo e una minuziosa descrizione dell’incidente.
Se è disponibile, va allegata anche una copia della constatazione amichevole; inoltre, occorre comunicare i dati inerenti il veicolo estero che ha provocato l’incidente (nazionalità e targa; caratteristiche tecniche; tipo di veicolo – autovettura/moto/autocarro…; marca e modello) e quelli del proprietario e del conducente del veicolo (cognome, nome e indirizzo).

Qualora, oltre ai danni alle vetture, si fossero verificati ulteriori danni a veicoli o cose, questi devono essere messi a disposizione per le ispezioni, indicando il luogo e il momento in cui è possibile procedere.
Se l'incidente ha provocato anche delle lesioni personali, occorre allegare l'attestazione medica che certifichi  l'avvenuta guarigione e l’indicazione della sussistenza o meno di postumi permanenti, nonché l’entità di lesioni subite dalla vittima, di cui si indicano l'età,  l'attività ed il reddito.
Sulla scorta di tutti i dati pervenuti, l'UCI incarica il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione per la trattativa del sinistro. 
Qualora i dati pervenuti all’UCI non consentano di individuare la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno,  sarà compito dell'UCI procedere a rintracciare la compagnia assicuratrice, coinvolgendo il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero, e, qualora non ci sia copertura assicurativa, se sussistano i presupposti per applicare la direttiva 166/72.

sabato 27 luglio 2013

Nasce l'App per il soccorso stradale post incidente



Con Smartphone e Tablet ormai si può fare qualunque cosa. Le molteplici App disponibili sui vari dispositivi permettono di venire incontro a qualsiasi esigenza dell’utente, dal condividere file di lavoro a scegliere il ristorante in cui andare alla sera. 
Anche il mercato delle automobili e delle assicurazioni si sta digitalizzando, sempre più servizi nascono per la tutela del guidatore ed è ormai avviata la pratica di calcolo e sottoscrizione di assicurazione on line. Era quindi invitabile che nascesse anche un App di assistenza automobilistica post incidente.

Questa applicazione è stata studiata per rimanere sempre attiva, anche quando si utilizza normalmente il telefono per ricevere chiamate, mandare messaggi o utilizzare altre applicazioni. Una volta installata, infatti, rimane attiva in stand by e permette di monitorare il tragitto del veicolo e allertare i soccorsi in caso di sinistro che grazie al GPS riusciranno tranquillamente a risalire alla posizione del veicolo e accorrere in aiuto.

Il servizio è stato appoggiato da Adiconsum, l’associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL. Ofelia Oliva, segretario nazionale dell’associazione spiega come questo tipo di servizio sia essenziale per la tutela del consumatore: "rinviene gli stessi valori e lo spirito a tutela del cittadino ed il consumatore permettendo contemporaneamente un risparmio sul campo assicurativo perchè propone un'ulteriore garanzia per combattere le truffe”.

L’App funziona autonomamente, se da parte dell’assicurato non arriva nessun tipo di segnalazione o richiesta di intervento, entro 60 secondi il dispositivo invia automaticamente un segnale alla centrale operativa di sicurezza e ambiente e invia i soccorsi.

Il servizio, infine, non è attivo solamente per chi possiede uno smartphone, ma anche per chi possiede ancora telefoni cellulari di vecchia generazione che non supportano App. Per questo è attivo il numero verde 800.89.89.89 che permette di ricevere comunque soccorso.

venerdì 19 luglio 2013

Assicurazioni e pari opportunità

Quando si fa riferimento alle pari opportunità e all'uguaglianza tra i sessi, si cita sovente la Costituzione italiana, dove si sancisce esplicitamente che uomini e donne hanno diritto al medesimo trattamento e hanno pari dignità sociale (art. 3), ma soprattutto non sono ammesse discriminazioni in ambito lavorativo (articoli 4 e 37), così come nel matrimonio i due coniugi hanno uguaglianza morale e giuridica (art. 51).

Ebbene, il principio di uguaglianza di genere stabilito fino dal 1948 all'interno della nostra Costituzione, ha via via sensibilizzato i governi e le autorità a porsi la questione delle pari opportunità come obiettivo di una società più equa. Lo stesso accade nell'ambito delle assicurazioni, dove in virtù di una direttiva comunitaria 2004/113/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 196 del 6 novembre 2007, si stabilisce il principio della parità di trattamento tra i due sessi per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi finanziari e assicurativi.

Tuttavia, nonostante quanto disposto dal nostro ordinamento, la normativa europea ha ammesso la possibilità per gli stati membri dell'unione di derogare a questo principio, nel caso sulla base di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, [l'appartenenza al sesso] risulti un fattore determinante nella valutazione dei rischi.

L'Italia dunque è uno dei paesi europei che ha aderito alla facoltà di deroga, adducendo come motivazione che in alcuni rami del mercato assicurativo nazionale (ramo rc auto, ramo infortuni, ramo malattia e rami vita) la variabile del sesso costituisce un fattore di selezione e valutazione del rischio fondamentale per l'assicuratore. Ne consegue che in Italia possono esservi sensibili differenze di premio tra uomini e donne.

Le donne per esempio risultano più longeve degli uomini, più virtuose alla guida di autoveicoli e, generalmente, meno colpite da infortuni e sulla scorta di questi rilievi statistici le compagnie di assicurazione intendono differenziare il trattamento tra i generi.

Detto ciò, il Ministero delle Pari Opportunità ha però disposto che sia un'Autorità di garanzia a vigilare sulla corretta applicazione della deroga al divieto di discriminazione, affinché non si verifichino abusi da parte degli operatori delle assicurazioni.