venerdì 19 luglio 2013

Assicurazioni e pari opportunità

Quando si fa riferimento alle pari opportunità e all'uguaglianza tra i sessi, si cita sovente la Costituzione italiana, dove si sancisce esplicitamente che uomini e donne hanno diritto al medesimo trattamento e hanno pari dignità sociale (art. 3), ma soprattutto non sono ammesse discriminazioni in ambito lavorativo (articoli 4 e 37), così come nel matrimonio i due coniugi hanno uguaglianza morale e giuridica (art. 51).

Ebbene, il principio di uguaglianza di genere stabilito fino dal 1948 all'interno della nostra Costituzione, ha via via sensibilizzato i governi e le autorità a porsi la questione delle pari opportunità come obiettivo di una società più equa. Lo stesso accade nell'ambito delle assicurazioni, dove in virtù di una direttiva comunitaria 2004/113/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 196 del 6 novembre 2007, si stabilisce il principio della parità di trattamento tra i due sessi per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi finanziari e assicurativi.

Tuttavia, nonostante quanto disposto dal nostro ordinamento, la normativa europea ha ammesso la possibilità per gli stati membri dell'unione di derogare a questo principio, nel caso sulla base di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, [l'appartenenza al sesso] risulti un fattore determinante nella valutazione dei rischi.

L'Italia dunque è uno dei paesi europei che ha aderito alla facoltà di deroga, adducendo come motivazione che in alcuni rami del mercato assicurativo nazionale (ramo rc auto, ramo infortuni, ramo malattia e rami vita) la variabile del sesso costituisce un fattore di selezione e valutazione del rischio fondamentale per l'assicuratore. Ne consegue che in Italia possono esservi sensibili differenze di premio tra uomini e donne.

Le donne per esempio risultano più longeve degli uomini, più virtuose alla guida di autoveicoli e, generalmente, meno colpite da infortuni e sulla scorta di questi rilievi statistici le compagnie di assicurazione intendono differenziare il trattamento tra i generi.

Detto ciò, il Ministero delle Pari Opportunità ha però disposto che sia un'Autorità di garanzia a vigilare sulla corretta applicazione della deroga al divieto di discriminazione, affinché non si verifichino abusi da parte degli operatori delle assicurazioni.

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