venerdì 20 settembre 2013

Cosa fare in caso di incidente all'estero

In tempi di vacanze, per chi ama viaggiare in auto e trascorre magari le proprie ferie estive affrontando un viaggio itinerante fuori dai confini nazionali, è quanto mai utile soffermarsi sulle regole da osservare quando ci si trova a guidare in Paesi diversi dal nostro, sia per quanto riguarda più semplicemente le norme di circolazione (limiti da rispettare eccetera) che quelle inerenti la copertura delle assicurazioni auto, sia che sia di tipo tradizionale sia nel caso di assicurazione on line.
Pur augurandosi di non dovervi mai far fronte, è infatti opportuno informarsi su cosa potrebbe succedere nel caso si verificasse un incidente stradale che ci vedesse coinvolti. Per quanto riguarda i Paesi dello Spazio Economico Europeo (comprendente unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la procedura prevede che l’automobilista danneggiato possa inoltrare richiesta di liquidazione individuando prima l’assicuratore estero cui fa capo il veicolo “doloso” e quindi il mandatario nominato dalla stessa compagnia estera in Italia, inoltrando formale richiesta di intervento all’ISVAP.
Nel caso in cui nessuno di questi due soggetti (assicuratore estero e mandatario) provvedano nel termine di 3 mesi dalla richiesta di risarcimento a fornire una risposta, l’automobilista danneggiato potrà allora ricorrere in seconda battuta al CONSAP, società con il ruolo di Organismo di Indennizzo Italiano. Allo stesso ente bisogna inoltre ricorrere direttamente nel caso l’altra vettura coinvolta nel sinistro risulti non “identificato”.

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